All'udienza del 26 settembre 2002 sono presenti:
        1)  l'avv.  Giuseppe  Troina  sostituto processuale dell'avv.
Maria  Greco  difensore  di  fiducia  dell'imputato  il quale solleva
questione  di legittimita' costituzionale riservandosi di articolarla
e  motivarla  immediatamente  dopo  la  verbalizzazione relativa alla
presenza delle parti;
        2) il p.m. nella persona dell'ispettore Cassata Nicolo';
        3)  m.llo  capo Tumminelli Filippo e m.llo ordinario Giuseppe
Pennella nella qualita' di testi in causa.
    Relativamente alla questione di legittimita' costituzionale, essa
si  fonda  sulla  violazione  della  art. 2  del  decreto legislativo
n. 274/2000   per   violazione   degli  artt. 3  e  111  della  della
Costituzione  in  relazione  agli  art. 444 e segg c.p.p.. Infatti la
norma  censurata,  di  fatto,  impedisce  all'imputato di definire il
procedimento   penale   a   suo   carico   con  il  rito  alternativo
dell'applicazione  della pena su richiesta delle parti e di usufruire
degli effetti premiali del rito costituiti da:
        a) riduzione della pena base di 1/3 (un terzo);
        b) non menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale su richiesta dei privati;
        c)estinzione del reato nel termine di legge;
        d)   irrilevanza   della   sentenza   nei  giudizi  civili  e
amministrativi;
        e) esenzione dal pagamento delle spese processuali.
    Per tali motivi chiede che il giudice di pace voglia ritenere non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  e,  per  l'effetto,  sospendere  il  presente procedimento
rimettendo   gli   atti  alla  Corte  costituzionale  per  quanto  di
competenza.
    Il  p.m.  si  oppone  alla  richiesta della difesa poiche' i riti
celebrati  davanti al giudice di pace di competenza, non prevedono la
possibilita'   dei   riti   alternativi   espressamente   contemplati
dall'art. 444  c.p.p,  comunque,  nella  fattispecie  prevedono altre
agevolazioni  per l'imputato, quali la possibilita' della oblazione o
le modalita' alternative nello scontare eventuali condanne.
                         IL GIUDICE DI PACE

    Esaminata   la  richiesta  della  difesa  dell'imputato  relativa
all'eccezione  di  incostituzionalita'  e contestuale sospensione del
processo  in  corso;  rilevato  che  la sollevata eccezione, riguarda
norme  rilevanti  ai  fini della decisione dei processo stesso, letti
gli  artt. 1 della legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge
11 marzo 1953, n. 87,